29/03/2017

RAL_1912_Orientamenti Applicativi

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La percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere costituiti presso ogni ente, pari  del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, deve essere calcolata, in generale, con riferimento solo al numero complessivo dei posti della dotazione organica delle quattro categorie previste dal sistema di classificazione del personale oppure, in modo più specifico, cioè anche con distinto riferimento ai posti di dotazione organica di ciascuna delle infracategorie B1 e B3  e D1 e D3?

In ordine a tale problematica, si ritiene che la disciplina dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, per la determinazione del numero massimo dei rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere interpretata nel senso che la percentuale, ivi indicata, del “25 per cento della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria” deve essere necessariamente calcolata sulla “dotazione organica complessiva” anche per le categorie B e D, a prescindere dalla circostanza che, per le medesime categorie, sono previsti due distinti livelli tabellari di accesso.

Infatti, la norma contrattuale, ai fini dell’applicazione della percentuale prevista,  fa riferimento alla “dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria”, senza alcuna ulteriore e specifica indicazione nel senso di dover tenere conto, relativamente alle categorie B e D, anche dell’esistenza all’interno delle stesse di due diversi livelli tabellari di accesso.