04/08/2011

CCNL SCUOLA ai sensi della legge n.106 del 12 luglio 2011

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.


 

 

Il giorno 4 agosto 2011, alle ore 15.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:



ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
FLC/CGIL non firmato CGIL non firmato
CISL SCUOLA firmato CISL firmato
UIL SCUOLA firmato UIL firmato
CONFSAL SNALS firmato CONFSAL firmato
GILDA UNAMS firmato CGU firmato

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011

 


 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Premesso che:

l’art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011 n. 106, prevede la definizione, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013;

tale piano tiene conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola;

per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del personale è necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali contrattualmente previste;

le parti concordano

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011 n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno 2007.

2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Art. 2
Rimodulazione posizioni stipendiali

1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all’allegata tabella A.

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.


TABELLA A

POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)

Collaboratore

scolastico

 


Collaboratore1

scolastico

dei servizi


Assistenti2

amministrativi


Coordinatore

amministrativo e

tecnico


Direttori dei

servizi generali

ed amm.vi e

amministrativi


da 0 a 8 14.903,94 15.285,97 16.696,06 19.089,32 22.073,10
da 9 a 14 16.242,79 16.609,75 18.411,10 21.195,16 24.707,17
da 15 a 20 17.221,92 17.588,87 19.680,15 23.051,45 27.031,17
da 21 a 27 18.186,09 18.583,19 20.956,80 24.853,49 29.517,34
da 28 a 34 18.913,31 19.287,20 21.865,96 26.631,24 32.071,98
da 35 a 19.423,09 19.813,14 22.562,63 27.955,03 34.556,83

...segue

POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE DAL 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)

Docente scuola3

dell'infanzia e

primaria

Docente

diplomato istituti

sec. II grado

Docente scuola

media

Docente laureato

istituti sec. II

grado

da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22
da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51
da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69
da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95
da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07
da 35 a 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere

(3) Anche per il personale educativo

 
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