01/07/1997

Interpretazione autentica articoli 19, 41 e 69 CCNL 4-8-1995

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TESTO DELL’ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

ARTT. 19 - 41 e 69 del CCNL 4-8-1995

 

Il giorno 1° luglio, alle ore 10.00, l'ARAN e i sindacati CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI, CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, UNAMS, hanno sottoscritto i seguenti testi relativi ai tre accordi di interpretazione autentica del CCNL Comparto della Scuola:

 

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

Considerato che la sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, ché anzi attività didattiche programmate possono svolgersi durante la sospensione delle lezioni;

Considerato quindi che il personale docente è a disposizione della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni per le eventuali necessità didattiche;

Considerato che le attività didattiche, ai sensi del comma 2 dell'art.74 del decreto legislativo 16.4.1994, n.297, si svolgono dal 1 settembre al 30 giugno, oltre al periodo necessario per lo svolgimento degli esami di maturità;

Atteso che il comma 9 dell'art.19 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995 stabilisce che le ferie debbono essere fruite su richiesta degli interessati, di norma nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi nei mesi di luglio ed agosto, ferma restando la possibilità di fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni o, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell'anno;

Tutto ciò premesso, in merito alla fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato, si concorda quanto segue:

 

ART.1

L'art.19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, richiamato dal successivo art.25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

 

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI.

 

Riaffermato il principio previsto dall'art.41 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4.8.1995, che in tutti i casi in cui, a seguito di sperimentazioni ed a forme di programmazione didattica plurisettimanale, venga deliberata la riduzione dell'ora di lezione trovano applicazione le disposizioni dello stesso art.41, relative all'obbligo di completamento dell'orario da parte dei docenti;

Considerato che l'art.41 del CCNL del comparto scuola non ha regolamentato il caso della riduzione dell'ora di lezione determinata da insuperabili problemi estranei alla didattica, ferme restando le eventuali innovazioni normative, anche di natura contrattuale, conseguenti all'attuazione dell'art.21 della legge 15.3.1997, n.59;

Si concorda quanto segue:

 

ART.1

1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle circolari ministeriali n.243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.

2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art.41 del CCNL.

 

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.69 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.

Constatato che l'attuale indennità di funzioni superiori e di reggenza, prevista dall'art.69 del CCNL del comparto scuola, trae origine dalle precedenti indennità di funzione e di reggenza commisurate su tredici mensilità;

Si concorda quanto segue:

 

ART.1

Negli emolumenti di cui all'art.65, comma 1, si intendono ricomprese anche le indennità di funzioni superiori e di reggenza previste dall'art.69.

 
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