CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
Area della dirigenza - biennio economico 1996 - 1997
A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali,
il giorno 27 febbraio 1997, presso la sede dell'A.R.A.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo
Prof. Carlo Dell'Aringa (firma)
Prof. Giancandido De Martin
Prof. Giancarlo Rebora (firma)
Avv. Guido Fantoni (firma)
Avv. Arturo Parisi (firma)
e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali del comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali di cui all' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:
Confederazioni | |
CGIL | (firma) |
CISL | (firma) |
UIL | (firma) |
CIDA | (firma) |
CONFSAL | (ammessa con riserva) (firma) |
USPPI | (ammessa con riserva) (firma) |
Unione Italiana Quadri |
(ammessa con riserva) (firma) |
CISAL | (ammessa con riserva) (firma) |
Organizzazioni | |
CONFEDIR (DIRER e DIREL) | (firma) |
CISL/FILSEL/Dirigenti | (firma) |
CGIL/FP/Dirigenti | (firma) |
UIL/EE.LL./Dirigenti | (firma) |
CIDA/E.L. | (firma) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali - secondo biennio di parte economica 1996-1997.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
Area della dirigenza - biennio economico 1996-1997
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 gennaio 1996 o assunto successivamente.
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
1. Con decorrenza dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 34, comma 3, del CCNL stipulato il 10 aprile 1996, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Decorrenze Incrementi
1 gennaio 1996 L. 114.000
1 dicembre 1996 L. 251.917 (che assorbe il precedente incremento)
2. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dal 1 dicembre 1996, è pertanto rideterminato in L. 36.000.000, per dodici mensilità.
Art. 3 Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato
1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell' art. 37 del CCNL del 10 aprile 1996, con le integrazioni del presente contratto.
2. Il fondo di cui all'art. 37, comma 1, del CCNL del 10 aprile 1996 è incrementato nel modo seguente:
a. a decorrere dal 1 gennaio 1997, di una somma pari al 2,8% del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. Parte di detto incremento è destinato al finanziamento della disposizione di cui all' art. 4, comma 3, lettera a);
b. a decorrere dal 31 dicembre 1997, di una ulteriore somma pari all'1,3% del monte salari di cui alla lettera a). Parte di detto incremento è destinato al finanziamento della disposizione di cui all' art. 4, comma 3, lettera b).
3. Le risorse determinate ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 10 aprile 1996 e del presente articolo, sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Il fondo annuale per la retribuzione di posizione deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
5. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi dell' art. 37, comma 3, del CCNL del 10 aprile 1996, devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
6. Le amministrazioni nel determinare il finanziamento della retribuzione di risultato ai sensi dell' art. 37, comma 3, del CCNL del 10 aprile 1996, per il presente biennio, possono stabilire, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo CCNL, seguita su richiesta da un incontro, di non tener conto degli incrementi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a)e b), nella definizione delle quote di cui al citato art. 37, comma 3, secondo alinea.
7. Le amministrazioni dotate di non più di cinque posizioni dirigenziali possono utilizzare unitariamente le risorse di cui all'art. 37, commi 1 e 3, del CCNL del 10 aprile 1996, con esclusione delle risorse di cui all' art. 38 e di quelle indicate nel medesimo art. 37, comma 1, lettera e), che restano destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 4 Rideterminazione della retribuzione di posizione
1. Dal 1 gennaio 1997 il valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, commi 1 e 2, lettera b), del CCNL del 10 aprile 1996 è rideterminato in L. 41.500.000, mentre il medesimo valore massimo indicato nei commi 1 e 2, lettera c), del citato art. 40 è rideterminato in L. 29.000.000.
2. Dal 1 gennaio 1997 i valori massimi della retribuzione di posizione prevista dall'art. 40, comma 3, lettere a) e b), del CCNL del 10 aprile 1996, sono rideterminati, rispettivamente in L. 33.000.000 e in L. 23.000.000 e i valori massimi della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c), del CCNL del 10 aprile 1996 sono rideterminati, rispettivamente in L. 41.500.000 e in L. 23.000.000.
3. Le retribuzioni di posizione già previste, per 13 mensilità, da ogni amministrazione per le funzioni dirigenziali, determinate ai sensi dell'art. 39, commi 1- 4, del CCNL del 10 aprile 1996, sono comunque così incrementate:
a. dal 1 gennaio 1997, di L. 1.170.000 annue lorde per tredici mensilità;
b. dal 31 dicembre 1997, di un ulteriore importo annuo lordo per tredici mensilità, pari al 2,50% delle retribuzioni di posizione in vigore al 31 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti per i quali, a seguito dell'applicazione del comma 3, si sia determinato il superamento del tetto massimo della retribuzione di posizione previsto nell'art. 40, commi 1 e 2, lettera a), e 41, comma 1, lettera a), del CCNL del 10 aprile 1996, la relativa differenza viene mantenuta come assegno personale, il cui valore dovrà essere ricompreso nell'eventuale futura rideterminazione del medesimo tetto massimo.
5. La retribuzione di posizione determinata ai sensi dell' art. 39, comma 5, del CCNL del 10 aprile 1996, nelle amministrazioni che ancora versino nelle condizioni ivi indicate, dal 1 gennaio 1996, è rideterminata in misura proporzionale ai valori della medesima retribuzione, utilizzando l'intero ammontare delle risorse già accantonate dalle stesse amministrazioni ai sensi del citato art. 39, comma 5.
6. Sulla retribuzione di posizione individuata ai sensi del comma 5 viene inoltre applicato il disposto del comma 3, con le medesime decorrenze.
7. Le amministrazioni di cui al precedente comma 5, con decorrenza dal 31 dicembre 1997, accantonano un importo pari alla differenza tra il 4,1% del monte salari annuo riferito al 1995, per la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, e le somme utilizzate per corrispondere gli incrementi sulla retribuzione di posizione di cui al comma 6. Tale accantonamento sarà utilizzato al verificarsi delle condizioni di cui all' art. 39, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996, ai fini della formazione del fondo di cui all' art. 37, comma 1, del medesimo CCNL.
Art. 5 Risorse aggiuntive ed economie di gestione
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 38 del CCNL del 10 aprile 1996, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dello stesso articolo , possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari relativo ai dirigenti e relativo al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo relativo ai dirigenti calcolato con riferimento all'anno 1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,60% del medesimo monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 38 e nel successivo comma 3 . Tale incremento si aggiunge all'importo corrispondente allo 0,2% del monte salari 1993, previsto dall' art. 38, comma 1, del CCNL , secondo i criteri indicati dal comma 5 del medesimo art. 38.
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, primo periodo, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, al netto della spesa per indennità di posizione, calcolate secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l' art. 38 del CCNL del 10 aprile 1996, possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.
Art. 6 Disposizioni particolari per gli enti locali *
1. La disciplina delle retribuzioni di posizione e di risultato si applica anche agli enti locali che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 46, della legge n. 662/1996, purché tali enti abbiano realizzato le innovazioni previste dall’art. 38, comma 3, lettere a), b), c) e d), del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 1^ aprile 1996
*Articolo oggetto di separata disciplina concordata in apposito contratto integrativo del CCNL del biennio economico 1196 – 1997. Il CCNL è stato firmato il giorno 18 giungo 1997 e pubblicato nella G.U. n. 155 del 5/7/1997.
Art. 7 Assicurazione per la responsabilità civile e patrocinio legale
1. Nell'ambito delle risorse già destinate all'applicazione dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, le amministrazioni assumono, anche in forme consortili, iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, sono riconosciuti integralmente, alle scadenze e negli importi stabiliti per il personale in servizio, i benefici previsti nell' art. 2, comma 1, e nell'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonchè di quella prevista dall' art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL del 10 aprile 1996, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo.
Le parti esprimono l'orientamento che le singole amministrazioni possono verificare nella sede aziendale la possibilità di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione, a seguito dei processi di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica dirigenziale, utilizzando in tal modo le risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili, fatti salvi i normali effetti collegati al "turn over" ed avendo a riferimento quanto indicato dall' art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993 e le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero emergere dai provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria 1997 in discussione in parlamento.
In quest'ultima eventualità, le parti si impegnano a riesaminare la questione dopo l'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti legislativi e comunque entro il 30 aprile 1997.
Le parti ribadiscono che le risorse del presente contratto sono destinate esclusivamente al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le parti, in riferimento al comma 7 dell'art. 4, qualora per responsabilità degli enti non si fosse provveduto entro il 31 dicembre 1997 a realizzare le condizioni di cui all' art. 39, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996, si impegnano a trovare soluzioni analoghe a quelle dell' art. 4, comma 5, nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale. Le parti si impegnano, altresì, nell'ambito della Conferenza prevista dall' art. 10, comma 3, del CCNL citato, a verificare la puntuale applicazione delle norme contrattuali in questione al fine di sollecitare le amministrazioni inadempienti e proporre opportune soluzioni.
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 aprile 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione della legge n. 365/1996, fatte salve le diverse conclusioni cui si dovesse pervenire nella contrattazione in corso per l'accordo quadro sulla medesima materia.
Le parti riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come previsto dall' art. 4 del decreto legislativo n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le parti, in riferimento all' art. 7, si impegnano a verificare a quali livelli di responsabilità dei dipendenti di cui al CCNL del 6 luglio 1995 del comparto regioni enti locali siano applicabili i contenuti dell' art. 7 stesso.
La RdB-CUB non sottoscrive l'accordo per il rinnovo del secondo biennio economico relativo all'area della dirigenza del comparto regioni-autonomie locali poichè ritiene che tale rinnovo segna di nuovo pesantemente il divario economico tra dirigenza e personale del comparto regioni-autonomie locali.
Firme: RdB-CUB