CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL comparto Regioni e autonomie locali (Area II)
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Il giorno 3 agosto 2010, alle ore 15,30, ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), biennio economico 2008-2009 tra:
ARAN:
nella persona del Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo……(f.to)….…..
e le seguenti:
organizzazioni sindacali | confederazioni sindacali | ||
CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL FPL | firmato | UIL | firmato |
DIREL | firmato | CONFEDIR | firmato |
DIRER | firmato | CONFEDIR | firmato |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II) relativo al biennio economico 2008-2009.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(Area II)
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
INDICE
PARTE I - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I TRATTAMENTO STIPENDIALE
Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Art. 5 Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all’Area dirigenziale II, prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
TITOLO II: IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: TRATTAMENTO STIPENDIALE
1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, come stabilito dall’art. 14, comma 2, del CCNL del 22.2.2010, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1° aprile 2008 di € 15,74
b) rideterminato dal 1° luglio 2008 in € 26,24
c) rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è rideterminato in € 43.310,90, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
3. E’ confermato il maturato economico annuo, di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996, nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Art. 4: Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2008 - 2009, gli incrementi di cui al comma 1 dell’art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell’art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.
CAPO II: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Art. 5: Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell’1.1.2009, nell’importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell’1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.
2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall’1.1.2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1.
3. A decorrere dal 31.12.2009, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all’art.27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall’art.16, comma 3, del CCNL del 22.2.2010, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 11.533,17 e nel valore massimo di € 45.102,87; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall’art.27, comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall’art.24 del CCNL del 22.2.2006.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall’1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2007.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall’art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.