Permessi Lutto. I tre giorni decorrono obbligatoriamente dall’evento?
L’art. 19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 si limita a prevedere che in caso di lutto il dipendente abbia diritto a tre giorni consecutivi di permesso retribuito per evento senza disporre che i tre giorni debbano necessariamente decorrere dalla data dell’evento luttuoso. Sembra quindi coerente con la lettera della norma ritenere che il permesso possa essere fruito in occasione dell’evento e, quindi, con una decorrenza che può anche essere spostata di qualche giorno rispetto all’evento stesso. Pertanto, se il dipendente subisce un lutto di venerdì potrà anche chiedere che il permesso decorra dal lunedì successivo. Se però egli chiede di fruire del permesso con decorrenza dal venerdì, nei tre giorni dovranno inevitabilmente essere conteggiati anche il sabato e la domenica, visto che il citato CCNL prevede che i tre giorni sono consecutivi.torna a skip menu
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