21/06/2012

AGF_062_Orientamenti Applicativi

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Il dipendente che usufruisce del congedo parentale o per malattia del figlio in modo frazionato (ad esempio dal lunedì al giovedì) può interromperli con una giornata di ferie o di permesso retribuito (ad esempio il venerdì) e, poi, continuare a fruirne?

Con il quesito in esame si chiede se la giornata di ferie o di permesso retribuito fruita il venerdì sia idonea ad interrompere il periodo di congedo parentale o per malattia del figlio (utilizzati dal lunedì al giovedì), ovvero se non potendo configurarsi come un effettivo "rientro al lavoro", le seguenti giornate del sabato e della domenica siano da ricomprendere nel calcolo dei giorni dei predetti congedi.

In proposito, si ritiene che, il CCNL del 28 maggio 2004, all'art. 55, comma 2, lett. e) e l'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 hanno previsto espressamente la possibilità di fruire del congedo parentale anche in maniera non continuativa ed è stato chiarito che affinché si possa parlare di "frazionamento" del periodo complessivo previsto dalla disposizione citata è necessario che l'astensione dal lavoro sia intervallata da almeno un giorno di servizio effettivo da parte della lavoratrice o del lavoratore.

 
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