In relazione alle problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
1) attualmente, non si rinvengono nella disciplina contrattuale impedimenti a che il dipendente possa avvalersi dei vari istituti che consentano forme di assenza ad ore (banca delle ore, riposo compensativo, ecc.) anche in misura superiore alla metà dell’orario di lavoro. Tuttavia, nei casi in cui la disciplina applicabile preveda sempre una preventiva richiesta del dipendente ed una successiva autorizzazione del datore di lavoro, questi ha sempre la possibilità di valutare, preventivamente, la necessaria compatibilità della durata della assenza con le esigenze organizzative e di servizio dell’ente (ad esempio, banca ore o recuperi compensativi). In caso di valutazione negativa, l’ente potrebbe anche ammettere solo una assenza di durata inferiore a quella richiesta dal dipendente. Relativamente ai permessi dell’art.33 della legge n.104/1999, si ritiene che quest’ultima attribuisca al lavoratore interessato un preciso diritto soggettivo a fruire (anche ad ore, ai sensi dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995) dei tre giorni di permesso. Conseguentemente, proprio perché si tratta di un diritto soggettivo, il datore di lavoro non sembra legittimato ad opporsi alla fruizione dei suddetti (anche ad ore e secondo la durata richiesta dal lavoratore) pure in presenza di esigenze di servizio. Si coglie l’occasione anche per ricordare che, attualmente, i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, non sono fruibili in via frazionata ad ore;
2) ugualmente, non si rinvengono nella disciplina contrattuale impedimenti alla fruizione delle sopra richiamate forme di assenza ad ore (banca delle ore, riposo compensativo, ecc.), anche in misura superiore alla metà dell’orario di lavoro, durante il periodo di preavviso. Inoltre, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che solo la assenza di una giornata lavorativa intera determini la sospensione del periodo di preavviso.