In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

Ciò vale anche per le indennità di rischio e di disagio, per le quali occorre evidentemente tenere conto delle indicazioni fornite in ordine alle ragioni giustificative del loro riconoscimento.

 
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