In materia si ritiene che, stante il termine perentorio di quattro mesi dalle consultazioni elettorali imposto ai comuni dall’art.15 del D.L.n.8/1993 per la rendicontazione delle spese per il lavoro straordinario effettuato dai propri dipendenti e considerato che la suddetta rendicontazione, come evidenziato dalle circolari in materia del Ministero dell’Interno, deve riferirsi a spese effettivamente sostenute, il compenso per il lavoro straordinario possa essere comunque erogato ai titolari di posizioni organizzative entro il suddetto termine di quattro mesi  (in modo da consentire i relativi adempimenti), anche se in via anticipata rispetto al momento della  erogazione della retribuzione di risultato, come ipotizzato dalla disciplina contrattuale.

Diversamente ritenendo, infatti, stante il vincolo legale, si determinerebbe una situazione di sostanziale ed insuperabile impossibilità di rimborso agli enti delle spese per il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa, con conseguente impossibilità di pagare a questi ultimi i relativi compensi, nonostante la disciplina contrattuale abbia inteso specificamente riconoscere tale beneficio economico al personale di cui si tratta.

 
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