Relativamente a tale particolare problematica, per quanto di competenza, si ritiene opportuno, preliminarmente, evidenziare che l’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, espressamente dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati”. Quindi, in base alla precisa formulazione di tale clausola contrattuale, la disciplina in materia di utilizzazione del personale a tempo parziale e di servizi in convenzione, sembra utilizzabile dagli enti per avvalersi solo di personale di altri enti, cui si applica la contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni-Autonomie locali.
Tale presupposto sembra mancare nel caso prospettato di possibile utilizzo di un dipendente di un ente pubblico economico, non destinatario del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, come sembra evincersi dalla circostanza che allo stesso sia applicato un sistema di classificazione sicuramente diverso da quello proprio del personale degli enti locali.