L’art. 15, comma 5, del CCNL 14.9.2000 stabilisce un criterio di precedenza da applicare in presenza di domande presentate da lavoratori per la frequenza delle diverse tipologie di corsi ivi previste. Come emerge chiaramente dall’ordine dei corsi ivi previsti, la disciplina contrattuale è chiaramente volta a favorire chi non ha titoli o ha titoli di livello inferiore. Tale finalità emerge anche dalla previsione del successivo comma 6 del medesimo art.15, per il caso in cui dopo l'applicazione dei commi 4 e 5 dovesse esserci ancora parità di condizioni, prevede “… sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso… ”.

Pertanto, in questa logica di favore per i dipendenti che, nell’ordine, frequentino corsi di studio di livello inferiore, i corsi universitari o post universitari sono valutati sullo stesso piano in quanto ugualmente posposti rispetto ai corsi di livello inferiore.

Nella medesima logica, per il caso invece di concorso tra un corso universitario ed uno post – universitario, gli stessi non possono essere considerati sullo stesso piano.

Infatti, si ritiene che, secondo una logica di ragionevolezza, a parità degli altri criteri enunciati nell’art.15, comma 4, la preferenza debba essere accordata al corso universitario, perché indubbiamente “inferiore” rispetto a quello post-universitario.

Analoghe considerazioni valgono per il caso del concorso tra un dipendente che chieda i permessi per il conseguimento della laurea e quello che li richieda per la seconda laurea.

 
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