Pertanto, in questa logica di favore per i dipendenti che, nell’ordine, frequentino corsi di studio di livello inferiore, i corsi universitari o post universitari sono valutati sullo stesso piano in quanto ugualmente posposti rispetto ai corsi di livello inferiore.
Nella medesima logica, per il caso invece di concorso tra un corso universitario ed uno post – universitario, gli stessi non possono essere considerati sullo stesso piano.
Infatti, si ritiene che, secondo una logica di ragionevolezza, a parità degli altri criteri enunciati nell’art.15, comma 4, la preferenza debba essere accordata al corso universitario, perché indubbiamente “inferiore” rispetto a quello post-universitario.
Analoghe considerazioni valgono per il caso del concorso tra un dipendente che chieda i permessi per il conseguimento della laurea e quello che li richieda per la seconda laurea.