Relativamente a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)      la reperibilità festiva è esclusivamente quella ricadente nel giorno del riposo settimanale o in altra giornata da considerarsi festiva per il dipendente, ivi comprese quelle infrasettimanali; solo per questa specifica e limitata ipotesi scatta il meccanismo del raddoppio dell’importo dell’indennità di reperibilità, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000;

b)      diversa dall’ipotesi della festività è quella della giornata in cui, comunque, il lavoratore non è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa in considerazione della particolare articolazione dell’orario di lavoro settimanale, in virtù del quale le 36 ore di obbligo sono ripartite su un ridotto numero di giorni rispetto a quelli che compongono la settimana (la cosiddetta settimana corta che, come è noto, prevede, normalmente, cinque giorni lavorativi a settimana); in questa ipotesi, il giorno in cui non è dovuta la prestazione lavorativa resta pur sempre lavorativo a tutti gli effetti ma a zero ore (in quanto le ore di prestazione sono state già rese negli altri giorni della settimana) e, conseguentemente, l’eventuale periodo di reperibilità viene remunerato con l’ammontare ordinario dell’indennità, senza farsi luogo al raddoppio della stessa, proprio perché non si tratta di giorno festivo.

 
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