Ai fini della corretta applicazione di tale clausola contrattuale, la scrivente Agenzia ha sempre sostenuto, nei propri orientamenti applicativi, che la posizione di temporanea estraneità del dipendente all’ambiente di lavoro per una parte dell’anno di riferimento, derivante dal suo distacco sindacale, non può costituire, di per sé, motivo sufficiente per escluderlo dalla partecipazione a quei momenti di esame dell’operato dei singoli dipendenti che può portare all’acquisizione dei benefici connessi alla progressione economica orizzontale o alla fruizione dei compensi di produttività (performance individuale e collettiva).
Lo stesso art. 39, invece, non poteva e non può essere interpretato nel senso di legittimare l’erogazione dei compensi incentivanti al di fuori delle previsioni dell’art. 37 del medesimo CCNL del 22.1.2004 in materia di produttività (ora performance individuale ed organizzativa) e delle necessariamente conformi disposizioni della contrattazione decentrata integrativa.
In particolare, questa clausola contrattuale non poteva e non può in alcun modo consentire l’erogazione dei compensi incentivanti in via automatica e generalizzata, senza, cioè, la valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti in relazione alle specifiche attività indicate nell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 (ora vengono in considerazione le prestazioni e gli obiettivi previsti per i lavoratori nell’ambito del piano della performance).
Date le finalità, la natura e le caratteristiche specifiche dei trattamenti economici di cui si tratta, la scrivente Agenzia ha sempre escluso la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di ogni forma di eventuale equiparazione delle diverse tipologie di assenza (ivi comprese quelle relative alle prerogative sindacali) al servizio effettivo, ai fini dell’attribuzione degli stessi.
In materia, si richiamano, poi, anche le disposizioni dell’art.5 del CCNL del 31.7.2009.
Tale clausola contrattuale, nel ribadire la vigente disciplina in materia di compensi per produttività, contenuta nell’art.37 del CCNL del 22.1.2004, specifica le regole che presiedono alla decurtazione degli stessi in caso di assenza del dipendente, qualunque sia il titolo delle assenze, ivi comprese, quindi, quelle per malattia o quelle connesse alla fruizione delle prerogative sindacali.
In particolare, si afferma che l’assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non produce di per sé una diretta, immediata e corrispondente decurtazione dei compensi per produttività, ma, a tal fine, occorre, invece, valutare, in un quadro più ampio ed in coerenza con la natura e le caratteristiche di tale componente del trattamento accessorio, la reale incidenza della stessa e cioè le conseguenze che ne sono derivate sotto il profilo della effettiva partecipazione, quantitativa e qualitativa, del dipendente stesso ai progetti e programmi di produttività, e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati e che giustificano l’erogazione del compenso.
Per effetto di tali regole, quindi, il dipendente in distacco sindacale o assente per altro titolo deve sempre essere valutato ai fini dell’erogazione dei compensi di produttività (performance individuale ed organizzativa), qualora ricorrano i presupposti di un periodo minimo di attività lavorativa nell’arco dell’anno.
Tuttavia, è indubitabile che i periodi di assenza, potendo incidere significativamente sull’apporto partecipativo al progetto o programma di attività, secondo le regole sopra esposte, potrebbero determinare la conseguente e necessaria riduzione del compenso da corrispondere, fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti non siano in alcun modo apprezzabili.