Conformemente allo spirito dell'istituto (comportante l'obbligo del dipendente di restare a disposizione del datore di lavoro ed eventualmente di fornire la propria prestazione lavorativa, ove necessario), qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità, purché al di fuori dell'orario di lavoro (in tal senso l' art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, espressamente dispone: "l'indennità di reperibilità ... non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato").

Infatti, se il lavoratore fosse già in servizio, non avrebbe senso, anche e soprattutto sotto il profilo dei costi, collocarlo in reperibilità, in quanto il datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, già potrebbe avvalersi in via diretta delle sue prestazioni, anche sotto forma di lavoro straordinario.

 
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