Relativamente alle problematiche prospettate, si precisa quanto segue:
a) in base all’art.12, comma 3, del CCNL del 9.5.2006, i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
b) in caso di licenziamento disciplinare con preavviso, disposto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del CCNL dell’11.4.2008, ad avviso della scrivente Agenzia, il termine di preavviso decorre dal primo giorno utile tra quelli (primo o sedicesimo giorno) individuati dal citato all’art.12, comma 3, del CCNL del 9.5.2006, successivo alla data di “notifica” del licenziamento disciplinare;
c) se a questa prima data il dipendente è già sospeso dal servizio per altro provvedimento disciplinare, applicando il principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro sospendono, comunque, il decorso del preavviso, si può ragionevolmente ritenere che lo stesso possa decorrere dal successivo giorno utile, individuato sempre tra quelli (primo o sedicesimo giorno) di cui all’art.12, comma 3, del CCNL del 9.5.2006;
d) l’art.12, comma 6, del CCNL del 9.5.2006, dispone che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il preavviso, sostanzialmente ribadendo quanto già disposto dall’art. 2109, comma 4, del codice civile; ove, eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Si applica, cioè, in via analogica, quel principio privatistico sopra richiamato per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e quindi trovano applicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti;
e) tra le diverse ipotesi di assenza dal lavoro che, come detto, possono determinare la sospensione del decorso del preavviso rientra anche la malattia; pertanto, anche in questo caso, il termine di preavviso, essendo sospeso, subisce uno spostamento per un tempo corrispondente alla durata dell’assenza per malattia;
f) si ricorda anche che, nel caso in cui vi sia la volontà di entrambe le parti di risolvere tempestivamente il rapporto di lavoro (evitandosi gli effetti di cui ai punti precedenti) potrebbe trovare applicazione la previsione dell’art. 12, comma 5, del CCNL del 9.5.2006. In virtù di tale disposizione, infatti, la parte che riceve la comunicazione di licenziamento o di dimissioni, con il necessario consenso alla parte che ha inviato la comunicazione medesima, ha la facoltà di risolvere il rapporto immediatamente o anche durante il periodo di preavviso; pertanto, quindi, le parti ben possono accordarsi nel senso di eliminare del tutto o ridurre in parte il periodo di preavviso.