Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) il fondo dell’art.17, comma 2, lett.b), del CCNL dell’1.4.1999 è finalizzato al finanziamento della progressione economica orizzontale di tutto il personale dipendente di ciascun ente, ivi compreso quello che sia stato temporaneamente comandato presso altri enti o amministrazioni;
b) nella vigente disciplina contrattuale, non esistono attualmente disposizioni che consentono di implementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa con le somme rimborsate all’ente da parte delle amministrazioni in relazione al personale comandato, per la parte destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale e della indennità di comparto in godimento del suddetto personale. A tal fine si ritiene utile ricordare che le fonti di finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio del personale, attualmente, sono solo quelle espressamente previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.