L’art. 23 del CCNL del 14.9.2000 (e successive modifiche ed integrazioni) si limita a prevedere come vincolo per l’utilizzazione dell’istituto, la possibilità di inserire un dipendente in fasce di reperibilità per non più di sei volte nell’arco del mese.

Non è prevista una specifica indicazione della durata massima del singolo periodo di reperibilità.

Le dodici ore richiamate all’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, infatti, rappresentano esclusivamente il parametro per la misura del compenso da corrispondere al dipendente in reperibilità e non possono essere intese come un limite massimo di durata del turno di reperibilità.

Pertanto, nell’ambito delle 24 ore della giornata lavorativa, il periodo di reperibilità può avere una durata diversificata fino ad un massimo di 24 ore.

Occorre poi ricordare che il servizio di pronta reperibilità non è attivabile nei casi nei quali vengano in considerazione attività da svolgere nell’ambito dell’orario di servizio adottato, dato che queste possono essere evidentemente svolte dal personale che deve rendere la ordinaria prestazione lavorativa.

Nello stesso senso, si richiama l’art.23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale l’indennità di reperibilità “…. non compete durante il l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato…..”.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che nella fattispecie prospettata, ciascuna fascia oraria di reperibilità prevista dalle ore 14.00 di un giorno alle ore 8.00 di quello seguente, dovrà essere considerata un distinto ed autonomo periodo di reperibilità (per un totale, ai fini del rispetto del numero massimo mensile, di tre periodi di reperibilità).

 
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