Ad avviso della scrivente Agenzia, innanzitutto, si deve escludere che nella fattispecie prospettata possa farsi riferimento alle previsioni dell’art.20, comma 10, del CCNL del 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio normativo 1998-2001.

Infatti, tale clausola contrattuale prende in considerazione e disciplina esclusivamente l’ipotesi della interruzione delle ferie per motivi di salute, secondo quanto ivi previsto.

Proprio per la specificità dei suoi contenuti, si ritiene che essa sia insuscettibile di estensione, in via analogica, ad altre situazioni non espressamente contemplate.

Nel caso in esame, quindi, si deve ipotizzare una diversa soluzione.

In proposito, ad esempio, ove a seguito di una specifica verifica in tal senso presso i soggetti istituzionalmente competenti, l’ente riscontri che si tratta di un’attività, comunque, rientrante nella nozione di formazione ed aggiornamento professionale, secondo la disciplina dell’art.36 del citato CCNL dei segretari comunali e provinciali, del 16.5.2001, poiché secondo le regole generali in materia le ore effettive di  partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato, si potrebbe ritenere che nella fattispecie in esame si sia determinata comunque una ipotesi di rientro anticipato dalle ferie.

Infatti, se il segretario ha partecipato in quel giorno al corso di formazione, riconosciuto come tale ai sensi dell’art.36 del citato CCNL dei segretari comunali e provinciali, del 16.5.2001, e quindi deve ritenersi in servizio, lo stesso nella medesimo giorno non può essere considerato in ferie.

Conseguentemente, l’ente potrebbe effettivamente modificare la qualificazione di quella giornata da assenza da ferie a servizio per partecipazione ad attività formative.

La giornata di ferie non goduta potrà essere goduta successivamente dal segretario, sempre previa opportuna comunicazione all’ente.

 
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