Infatti, questo articolo, al comma 2, lett.c), tra le altre ipotesi ivi contemplate, prevede anche la possibilità del segretario di assentarsi per tre giorni all’anno per “particolari motivi personali o familiari”.
Quindi, manca nella disciplina contrattuale una precisa casistica dei motivi che possano giustificare questa forma di assenza retribuita del segretario.
Pertanto, nel momento in cui comunica preventivamente, secondo gli ordinari principi di correttezza e di buona fede, all’ente la propria volontà di assentarsi per uno o più giorni, avvalendosi delle previsioni nell’art.21, comma 2, lett.c), del CCNL del 16.5.2001, il segretario, evidentemente, espone anche i particolari motivi personali o familiari che ne sono alla base.
Sarà l’ente a valutare, nella sua discrezionalità, le motivazioni addotte dal segretario a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative, da considerarsi prevalenti e, quindi, ostative della possibilità di assentarsi.