04/11/2013

RAL_1588_Orientamenti Applicativi

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Una dipendente in servizio presso un ente del Comparto, che ha vinto un concorso per l’assunzione presso una Authority, può avvalersi della disciplina dell’14-bis del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000, che prevede la conservazione del posto di lavoro presso l’amministrazione di provenienza per la durata del periodo di prova presso la nuova amministrazione?

Come evidenziato in altri orientamenti applicativi già predisposti in materia, pur in assenza di espresse indicazioni contrattuali in tal senso, l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.20, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 è applicabile solo nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, appartenenti comunque ad uno specifico comparto di contrattazione rientrante nella competenza dell’ARAN, che abbia previsto, nella propria disciplina negoziale, una clausola corrispondente a quella del citato art. 14 bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995 (cosiddetta condizione di reciprocità).

 

Infatti, la precisa espressione “ente di diverso comparto”, contenuta nel citato comma 9, fa ritenere che gli enti coinvolti possano essere solo pubbliche amministrazioni, in quanto solo per queste sono stati istituiti i comparti di contrattazione collettiva.

Pertanto, la disciplina di cui si tratta non può trovare applicazione:

a)     nel caso di coinvolgimento anche di altri soggetti istituzionali, che non siano pubbliche amministrazioni in senso stretto e non siano quindi riconducibili alla nozione di “comparto”;

b)    anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione collettiva, ma manchi quella condizione di reciprocità di cui si è detto, nel senso che non esista, nell’ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto, una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.

 

Alla luce delle suesposte considerazioni si esclude che, nel caso prospettato, possa trovare applicazione la disciplina del citato  l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.20, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

 
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