Nel caso in cui alcuni enti abbiano attivato convenzioni per l’esercizio associato di alcune funzioni, ai fini della determinazione del trattamento accessorio del personale, gli stessi possono addivenire alla stipulazione di un contratto collettivo decentrato integrativo, in modo da conseguire sostanziali semplificazioni gestionali?
Nella particolare situazione prospettata, non si rinvengono particolari impedimenti giuridici al ricorso alla contrattazione integrativa di livello territoriale, di cui all’art.6 del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.5 del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei precise regole ivi previste.
Se lo svolgimento delle funzioni associate, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti, non è affidata ad un singolo ente che svolge le funzioni di ente capofila, ma, in modo diversificato, a tutti gli enti partecipanti, la competenza per l’organizzazione del lavoro e per la gestione del personale, ivi compresa l’applicazione delle discipline contrattuali (nazionali e integrative) sarà individuata necessariamente sulla base della convenzione stipulata, che rappresenta normalmente la fonte regolativa primaria dei rapporti tra gli enti coinvolti.