Può un ente estendere la tutela relativa al patrocinio legale nei confronti di un proprio ex dipendente, transitato per mobilità volontaria presso altra amministrazione, in quanto parte in un procedimento penale per fatti risalenti al periodo in cui prestava servizio presso lo stesso?
La cessione del rapporto di lavoro, conseguente all’avvenuta mobilità volontaria del dipendente presso altra amministrazione (art.30 del D.Gs.n.165/2001), determina, automaticamente, il venire meno di ogni posizione reciproco credito e debito tra le parti scaturente da quel rapporto e, quindi, anche la necessità/obbligo dell’ente di dare ulteriore applicazione alla disciplina contrattuale in materia di patrocinio legale a favore dello stesso dipendente trasferito.
In ogni caso, qualora decidesse, assumendosi in piena autonomia ogni responsabilità in materia, anche sotto il profilo della spesa conseguente, di garantire ancora al dipendente trasferito il patrocinio legale, allora lo stesso dovrebbe comunque attenersi alle consolidate indicazioni formulate dall’Agenzia, con riferimento all’istituto del patrocinio legale, in precedenti orientamenti, secondo le quali, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
- l’ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- l’ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- l’ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
- il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell’ente.
Inoltre, nell’ambito degli altri requisiti, particolare attenzione dovrà essere prestata al profilo della sussistenza o meno di eventuali situazioni di conflitto di interesse tra l’ente ed il lavoratore.
Infatti, un comportamento lesivo anche della posizione del datore di lavoro, proprio perché costituente una fattispecie di conflitto interesse, impedisce il ricorso al citato art.28 del CCNL del 14.9.2000.
Infine, occorre considerare che, nel caso di condanna esecutiva del dipendente, secondo le previsioni di tale clausola contrattuale, l’ente, per l’eventuale recupero di tutti gli oneri sostenuti nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi o con dolo o colpa grave, non dispone più della garanzia del prelievo diretto dallo stipendio del dipendente delle somme da ripetere, dato che questi è transitato per mobilità presso un altro ente.
Pertanto, esso potrebbe avvalersi, a tal fine, solo degli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (come ad esempio, un pignoramento presso terzi).