10/02/2014

RAL_1668_Orientamenti Applicativi

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Un dipendente è assente dal 15 giugno 2013 (ultimo evento morboso), con certificazione medica che copre dal lunedì al venerdì (con esclusione de del sabato e della domenica non lavorativi) e con dichiarazione in ogni certificato che si tratta di inizio malattia. Ai fini del computo del periodo di comporto previsto dall’art.21 del CCNL del 6.7.1995, devono essere considerati solo i giorni coperti da certificato medico o anche i sabati e le domeniche?

 

 

In relazione a tale problematica, la scrivente Agenzia non può che  rinviare alle indicazioni già fornite in materia con l’orientamento applicativo RAL514, secondo le quali nel computo dei giorni di assenza per malattia devono essere considerati anche i giorni festivi o comunque non lavorati che ricadano comunque all’interno del periodo di malattia.

Tale indicazione è conforme all’orientamento assolutamente prevalente ed ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia in virtù di una presunzione “iuris tantum” di continuità della stessa desumibile dalla circostanza che essi sono preceduti o seguiti da giorni di malattia, a prescindere dalla presentazione o meno della certificazione medica del lavoratore. (Cass. 1.6.1992 n. 6599; Cass. 4.3.1991 n. 2227; Cass. 26.2.1990 n. 1459; Cass. 22.2.1990 n. 1337).

Questa regola trova applicazione sia nel caso dell’assenza per malattia di durata tale da ricomprendere anche il sabato e la domenica e giustificata con un unico (il primo) certificato medico; sia nel caso in cui, dopo un’assenza per malattia giustificata da un primo certificato medico, nella giornata del lunedì, di ripresa del lavoro, il dipendente si assenti ulteriormente sempre per malattia, sulla base di un nuovo e diverso certificato medico.

Solo, nel caso in cui l’ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico, cada di venerdì, ed il lunedì vi è la regolare ripresa dell’attività lavorativa, il sabato e la domenica successivi, in presenza di un orario articolato su cinque giorni, non dovranno essere conteggiati.

Sono esclusi, invece dal computo i giorni festivi o non lavorativi successivi a quello indicato come finale nella prognosi medica e seguiti dal ritorno al lavoro del dipendente.

Ai fini di quanto sopra detto, quindi, quello che rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o continuità con quella precedente. In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, per computare nel periodo di comporto anche il sabato e la domenica, di disporre di una certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente.

 
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