14/10/2014

RAL_1687_Orientamenti Applicativi

Stampa PDF

In applicazione dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995, in caso di  malattia per causa di servizio, come deve essere correttamente calcolato il periodo di comporto?

L’art. 22, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al predetto CCNL. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.

In base agli artt. 21 e 22 del CCNL del 6.7.1995, non è possibile sommare le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, a quelle dovute a malattia “ordinaria”, al fine di verificare il rispetto del cosiddetto periodo di comporto e cioè del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente (si vedano in tal senso le indicazioni già fornite in materia con l’orientamento applicativo RAL578 consultabile sul sito istituzionale www.aranagenzia.it - Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Malattia/infortuni sul lavoro, Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio).

Trattandosi di diverse tipologie di assenza, esse sono assoggettate a regole diverse, con la previsione di uno specifico e differente periodo di comporto e di un diverso regime giuridico ed economico delle assenze riconducibili all’una o all’altra tipologia.

In occasione di ogni assenza per malattia riconducibile a causa di servizio, quindi, l’Ente deve: fare il calcolo a ritroso del triennio di riferimento partendo dall’ultimo evento morboso; fare la sommatoria di tutti i giorni di assenza ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995, compresa quella in corso comunicata dal dipendente; verificare il rispetto del periodo di conservazione del posto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 6.7.1995.

Il particolare beneficio del trattamento economico per intero, sulla base dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuto solo in caso di assenza del dipendente riconducibile, con certezza, ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; per le assenze connesse a malattia “ordinaria”, in materia di trattamento economico, troveranno applicazione le regole contenute nell’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, che prevedono un sistema di progressiva riduzione della retribuzione del dipendente man mano che aumenta il numero delle assenze per malattia, nell’ambito del periodo massimo di conservazione del posto a tal fine previsto (18 mesi, ai sensi dell’art. 21, comma 2); nella Tabella A allegata al CCNL del 13.5.1996 sono contenuti alcuni esempi pratici per l’applicazione dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995, con riferimento sia al calcolo del periodo di comporto sia alla determinazione del trattamento economico da applicare al dipendente, man mano che cresce il numero dei giorni di assenza per malattia).

Ulteriore conseguenza della previsione di due distinti sistemi regolativi delle assenze per malattia, a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro o malattia connessa a causa di servizio oppure di malattia ordinaria, è che la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro può essere decisa dall’ente solo nel caso in cui si sia effettivamente determinato il superamento del periodo massimo di conservazione del posto stabilito in relazione a una delle due tipologie di assenza, secondo le previsioni degli artt. 22 e 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 (è da escludersi, infatti, una sommatoria delle diverse assenze comunque intervenute per verificare il superamento dei limiti di comporto stabiliti o dall’una o dall’altra clausola contrattuale), tenendo conto a tal fine, per ciascun computo, solo delle assenze effettivamente imputabili all’una o all’altra tipologia.

Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995, si possono computare solo le assenze per malattia riconducibili direttamente e specificamente alla causa di servizio o all’infortunio sul lavoro, sulla base delle formali certificazioni mediche rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, come individuate dalla vigente legislazione.

La disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995, sopra descritta, 06/2011 trova applicazione solo alle assenze effettuate dal dipendente a titolo di malattia derivante da causa di servizio successive al formale riconoscimento della "causa di servizio" della malattia che le ha determinate.

 
Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni
Banca Dati Contratti Integrativi