28/10/2013

RAL_1557_Orientamenti Applicativi

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Un dipendente è stato licenziato senza preavviso a conclusione di un procedimento disciplinare. Nei suoi confronti è stato avviato un secondo procedimento disciplinare per infrazioni della medesima gravità.

E’ possibile che il secondo procedimento si concluda con la sanzione del licenziamento anche se il destinatario della stessa è un dipendente già licenziato?

E’ richiesta una particolare motivazione?

Non risulta la sussistenza di impedimenti giuridici, di fonte sia legale che contrattuale, alla adozione di un provvedimento di licenziamento nei confronti di un dipendente già licenziato senza preavviso, per effetto della conclusione di un nuovo procedimento disciplinare avviatosi dopo la conclusione del primo;  infatti, come rilevato da parte della giurisprudenza (TAR Lombardia Milano, sez.I, 16 maggio 2002, n.2090; TAR Lombardia, 26 marzo 1996, n.380), vi potrebbero essere dei casi in cui certamente vi può essere un interesse dell'amministrazione alla prosecuzione dell'accertamento disciplinare, anche dopo l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (si pensi al caso di un eventuale cancellazione da parte del giudice del lavoro del primo provvedimento di licenziamento).

Non si ritiene che sia richiesta un particolare dispositivo. In relazione alla sanzione disciplinare del nuovo licenziamento, eventualmente, si darà conto dell’avvenuto accertamento dei fatti che hanno dato luogo alla sua adozione.

 
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