Il dipendente che, a seguito di sospensione dal servizio, ai sensi dell’art.5 del CCNL dell’11.4.2008, sia stato successivamente riammesso in servizio, ha diritto a fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione ovvero al pagamento sostitutivo delle stesse?
Nel conguaglio del trattamento economico, deve essere riconosciuta anche la retribuzione di posizione connessa alla posizione organizzativa di cui era incaricato?
Al lavoratore, a seguito della riammissione in servizio, deve essere riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e non godute nella fase del rapporto di lavoro antecedente alla applicazione della misura cautelare della sospensione dal servizio.
Infatti, anche se il dipendente all’epoca non ha presentato domanda di fruizione di quelle ferie, non può trascurarsi la rilevanza del “factum principis” rappresentato dall’adozione da parte del datore di lavoro di un provvedimento di sospensione, successivamente venuto meno, che comunque, oggettivamente, ha impedito il godimento delle ferie maturate.
Invece, durante il periodo di sospensione cautelare, il dipendente non matura ferie, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente reso (sul necessario collegamento delle ferie al servizio effettivamente prestato si veda Corte Cass. n.6872 del 1988 e n.504 del 1985 – sull’impossibilità di maturare le ferie in caso di assenza non retribuita si veda Corte Cass. 1315 del 1985).
Infatti, la giurisprudenza del lavoro tende a collegare il diritto alla maturazione delle ferie al solo servizio effettivamente prestato.
Conseguentemente, a seguito della riammissione in servizio, il dipendente non ha giorni di ferie maturati durante il periodo di sospensione e non fruiti a causa della stessa.
Si ritiene utile specificare anche che in base alla disciplina dell’art. 5, comma 8, del CCNL dell’11.4.2008, nel caso in cui nel procedimento penale cui si connette la sospensione cautelare intervenga, successivamente, una sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, il “fatto non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, secondo le previsioni dell’ art. 4 del citato CCNL, quanto corrisposto al dipendente durante il periodo di sospensione a titolo di assegno (alimentare, secondo le previsioni del comma 7) verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente stesso se fosse rimasto in servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi comunque collegati alla presenza in servizio o agli incarichi (come quelli relativi alle posizioni organizzative) oppure alle prestazioni di carattere straordinario.
Nella dizione “comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi…..”, utilizzata per l’individuazione delle voci del trattamento economico da escludere dal conguaglio, proprio il riferimento anche “agli incarichi”, ad avviso della scrivente Agenzia, consente di ricondurre tra le stesse anche la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa.