Un dipendente è stato assoggettato a provvedimento di restrizione della libertà personale, con conseguente adozione da parte dell’ente del provvedimento della sospensione cautelare obbligatoria, ai sensi dell’art.5, comma 1, del CCNL dell’11.4.200.
Successivamente la custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, anche con l’autorizzazione del giudice all’interessato a svolgere l’attività lavorativa. Il dipendente ha presentato richiesta di riammissione in servizio. L’ente è tenuto ad accogliere tale richiesta?
Sulla particolare problematica esposta, a seguito delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni di contrattazione della Agenzia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
a) l’art.5, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008, in materia di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, stabilisce l’obbligatorietà della sospensione, di ufficio, nei casi di detenzione del dipendente o di adozione nei suoi confronti di misure restrittive della libertà personale;
b) nel caso in esame, come si legge nella nota, la misura restrittiva della libertà personale non è stata revocata, ma solo prima flessibilizzata entro precisi limiti e successivamente sostituita da altra misura pur sempre qualificabile, formalmente, come misura restrittiva della libertà personale. In proposito si rileva che la disposizione integrativa del giudice non sembra poter avere valore prescrittivo; essa si limita solo a dichiarare compatibile con la misura, nella prospettiva cautelare di ordine penale, l'allontanamento dal domicilio per recarsi al lavoro, ma ciò sempre che il dipendente venga riammesso dalla amministrazione. La stessa non sembra infatti poter rappresentare un'imposizione in capo all'Amministrazione stessa;
c) in proposito, inoltre, a sostegno della portata e della vincolatività della disciplina del citato art.5, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008, non può non evidenziarsi la circostanza che l’ente, può eventualmente avvalersi della sospensione discrezionale, ai sensi del comma 3, del medesimo art.5, solo ove sia già cessato integralmente lo stato di detenzione , considerato ai fini della sospensione obbligatoria;
d) conseguentemente, alla luce delle suesposte considerazioni, non sembrano sussistere i presupposti per una deroga alla previsione del citato l’art.5, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008.