Fermo restando l’orario di obbligo di 36 ore settimanali nonché quanto previsto dall’art.38, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 e dall’art.7 del D.Lgs.n.66/2003, è possibile adottare un orario di lavoro giornaliero articolato su quattro giorni settimanali di nove ore ciascuno, con due giorni di non dovuto e un giorno di riposo settimanale?
Per quanto di competenza, si deve evidenziare che la soluzione prospettata non risulta praticabile, in quanto la disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro (art. 17 del CCNL del 6.7.1995 ) non ha previsto in alcun modo la possibilità di articolare lo stesso su solo quattro giorni settimanali.
Infatti, le soluzioni possibili, prese in considerazione, anche ai fini di altri istituti ( ferie, etc.) sono solo quelle che prevedono un orario di lavoro distribuito su 5 o 6 giorni.
Ove ritenuto possibile, e soprattutto utile rispetto agli interessi organizzativi dell’ente, l’ente potrebbe valutare l’opportunità di fare riferimento agli spazi di flessibilità si potrà fare riferimento, eventualmente, all’orario multiperiodale, previsto espressamente sia dal sopraccitato art. 17 del CCNL del 6.7.1995, sia dal D.Lgs. n .66/2003
Questo, come è noto, si traduce nella possibilità degli enti di ridurre le "ordinarie" prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con minor carico di impegni e di aumentare le "ordinarie" prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con più intensità di impegni e/o di scadenze.
L’art.17, comma 4, lett.b), del CCNL del 6.7.1995 prevede tale istituto per tutelare, in via prioritaria, le esigenze organizzative dell’ente, in quanto consente di adattare l'orario di lavoro del personale alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività istituzionale e dei relativi servizi, senza aggravi economici a carico del bilancio degli enti e senza dover neppure forzare l'applicazione delle regole del lavoro straordinario.
Per effetto dell’adozione dell’orario plurisettimanale, le maggiori prestazioni lavorative dovute, conseguenti alla precedente riduzione delle stesse, rappresentano comunque “orario ordinario di lavoro” e la loro collocazione nell’ambito del periodo temporale di riferimento è effettuata dal datore di lavoro pubblico sulla base delle proprie esigenze organizzative.
Tale collocazione è ovviamente comunicata ai dipendenti stessi nel momento dell’adozione di tale tipologia di orario di lavoro.
Pertanto, le suddette prestazioni non sono in alcun modo rimesse alle valutazioni discrezionali del personale interessato per ciò che attiene alla loro durata ed alla loro collocazione nell’arco temporale di riferimento.
L’utilità dell’orario plurisettimanale e lo stesso suo fondamento giustificativo si fondano sul rispetto del periodo temporale di riferimento, preventivamente stabilito in relazione alle esigenze organizzative dell’ente (mese, quadrimestre, ecc.).