28/10/2013

RAL_1552_Orientamenti Applicativi

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Una dipendente, istruttore - educatrice di asilo nido, causa attestazione di stato di gravidanza, viene temporaneamente assegnata, con mansioni di istruttore amministrativo, ad altro ufficio dove è prevista una organizzazione del lavoro per turno.

Ove inserita in tale organizzazione, alla dipendente spetta l’indennità di turno oppure tale compenso può ritersi compensato dalle altre indennità conservate alla stessa, nell’ambito della complessiva garanzia del trattamento economico spettante durante il periodo di gravidanza?

Se la lavoratrice a seguito della temporanea assegnazione ad altre mansioni è stata inserita in una organizzazione del lavoro per turni e nell’ambito di questa rende effettivamente la sua prestazione nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite nell’art.22 del CCNL del 14.9.2000 ((continuità delle prestazioni, rotazione ciclica sul medesimo posto di lavoro, distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni antimeridiani, pomeridiani e notturni, ove previsti, ecc.), alla stessa non può non essere erogata la specifica indennità di turno.

Infatti, questa viene riconosciuta ed erogata per compensare il particolare disagio connesso al particolare regime dell’orario di lavoro che caratterizza l’organizzazione del lavoro per turni.

Conseguentemente, non si ritiene possibile alcuna forma di “compensazione” tra questo particolare compenso accessorio e le altre voci indennitarie riconosciute al personale educativo degli asili nido, che si riconnettono ad altre e diverse causali giustificative (si tratta, infatti, di indennità di natura “professionale” riconosciute al personale di cui si tratta per il solo fatto dello svolgimento di attività educative).

Giova ricordare che, in materia di cumulo di trattamenti economici, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, come previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della sola ipotesi della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

 
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