14/10/2014

RAL_1692_Orientamenti Applicativi

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Ad un dipendente inserito in organizzazione del lavoro per turni compete la relativa indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 per un periodo in cui lo stesso è impegnato in un corso di aggiornamento professionale?

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni (presenti tutti i requisiti espressamente stabiliti a tal fine dall’art. 22 del CCNL del 14.9.2000), la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione.

Infatti, l’art. 22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che: “L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno”.

Proprio la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente l’erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno; quindi, non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell’assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione.

 
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