04/11/2013

RAL_1607_Orientamenti Applicativi

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Nel caso di fruizione ad ore dei tre giorni di permesso retribuito per l’assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, ai fini della quantificazione delle ore nel caso di un orario di lavoro di 36 ore strutturato su cinque giorni per settimana, è possibile applicare il particolare algoritmo previsto dal messaggio INPS n.16866/2007 che porta al superamento del tetto di 18 ore previsto dal citato dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995?

In materia di fruibilità frazionata ad ore dei tre giorni di permesso mensili previsti dall’art.33 della legge n.104/1992, deve considerarsi prevalente la specifica disciplina negoziale contenuta nell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, in quanto rispondente ad una precisa volontà delle parti stipulanti, anche sotto il profilo dei costi conseguenti al beneficio di cui si tratta, come a suo tempo quantificati per la valutazione della Corte dei Conti.

Pertanto, si ritiene che siano ancora pienamente attuali le indicazioni fornite con lo specifico  orientamento applicativo RAL939.

Applicando la diversa opzione, ricavabile dal messaggio INPS 16866 del 28.6.2007, si perverrebbe al risultato, ingiustificato, soprattutto sotto il profilo dei costi, di un incremento delle ore di permesso per assistenza ai portatori di handicap, in presenza di una fruizione frazionata dei tre giorni mensili riconosciuti dall’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, rispetto alle precise ed espresse indicazioni dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, che ha previsto per tale ipotesi un tetto massimo di 18 ore mensili.

E’ evidente, infatti, che sul piano della gerarchia delle fonti, una circolare non può prevalere su una disciplina contrattuale, soprattutto nei casi in cui essa può comportare maggiori oneri finanziari a carico del datore di lavoro pubblico.

 

 
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