Un dipendente chiede un giorno di permesso retribuito per visita medico specialistica, ai sensi dell’art.19 del CCNL del 6.7.1995, presentando successivamente un certificato medico attestante che la visita ha avuto la durata di tre ore nella mattina del giorno richiesto.
Poiché in quella giornata l’orario ordinario di lavoro, comprensivo del rientro pomeridiano, è di 10 ore si chiede un parere circa la concessione o meno del permesso retribuito per l’intera giornata.
In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) data l’ampiezza e la genericità della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”, si ritiene che nell’ambito della stessa possa essere ricondotta anche la situazione del dipendente che richieda una giornata di permesso retribuito per sottoporsi a visita medico specialistica;
b) la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito è subordinata sempre alla valutazione del datore di lavoro pubblico in ordine alla insussistenza, nella giornata o nelle giornate a tal fine indicate dal dipendente, di eventuali ragioni organizzative od operative che ne impediscano la concessione;
c) infatti, nell'ambito della complessiva disciplina dell'istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione del permesso ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere il permesso. Quest’ultimo, ben può, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda;
d) appare evidente, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso;
e) conseguentemente, ove la richiesta non appaia del tutto motivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti di cui si è detto, il datore di lavoro potrà far valere la prevalenza delle esigenze di servizio, negando la concessione del permesso;
f) la domanda di fruizione del permesso, secondo le regole generali, dovrebbe essere presentata con congruo anticipo rispetto al momento della fruizione;
g) il dipendente può assentarsi per permesso retribuito solo a seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte del datore di lavoro pubblico;
h) la circostanza che il dipendente abbia presentato un certificato medico comprovante una visita specialistica di sole tre ore, ad avviso della scrivente Agenzia, non acquista uno specifico rilievo in quanto l’ente ha comunque autorizzato l’assenza per l’intera giornata (per l’assenza di particolari esigenze organizzative) e, comunque, i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, attualmente, non sono fruibili in via frazionata, cioè ad ore.