Un dipendente può chiedere di fruire del permesso per matrimonio con alcuni giorni di anticipo rispetto all’evento stesso del matrimonio?
L’attuale disciplina dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.
La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso;
Pertanto, si esclude che il permesso possa essere richiesto e fruito in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.