10/02/2014

RAL_1662_Orientamenti Applicativi

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Nel caso di richiesta presentata del dipendente in corso di anno (mese agosto), le 150 ore di ore di permesso retribuite per diritto allo studio sono riconosciute per intero o si deve procedere al relativo riproporzionamento in ragione dei restanti mesi dell’anno?


In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

  • qualora non sia stato superato il limite massimo del 3% del personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, l’ente può concedere ugualmente al dipendente il beneficio di permessi per diritto allo studio, anche se abbia fatto domanda per la concessione degli stessi in corso d’anno e non all’inizio dello stesso, e quindi dopo la scadenza del termine eventualmente previsto dalla disciplina procedurale adottata in materia dall’ente;

  • tale soluzione sarà praticabile solo se compatibile con le esigenze organizzative e funzionali dell’ente e a condizione di consentire anche agli altri lavoratori eventualmente interessati di presentare in corso d’anno la domanda volta ad ottenere i permessi di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, fatti comunque salvi i diritti di quanti siano già stati individuati in precedenza come beneficiari dei permessi stessi. Infatti, anche se per l’anno di riferimento il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio già individuati non ha raggiunto la percentuale massima consentita (pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato – v. art.15, comma 1 CCNL 14.9.2000), non è possibile escludere che anche altri dipendenti, oltre quello che ha presentato o intende presentare la domanda “tardiva”, si trovino oggi nella condizione di poter partecipare ad uno dei corsi previsti da citato art.15 ed  è ragionevole pensare che se sapessero che l’amministrazione intende prendere in considerazione anche domande tardive (fino al raggiungimento della richiamata percentuale del 3%) non esiterebbero a presentarle. Potrebbe anche essere necessario stabilire un ordine di priorità tra le varie domande tardive presentate (nel caso si dovesse verificare il superamento del fatidico 3%);

  • secondo la disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000, i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non a quello scolastico;

 

  • poiché si tratta di una quantità di ore di permesso riconosciuta al dipendente in relazione a ciascun anno solare, questi può comunque utilizzarla entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se, per ipotesi, cominciasse a  ad esempio, solo nel mese di luglio  di tale anno. In tal caso il lavoratore potrà comunque beneficiare di tutte le ore a lui spettanti in quell’anno;

 

  • le 150 ore non possono essere ridotte (salvo che nel caso del rapporto a tempo parziale);

 

  • ai fini della fruizione, evidentemente, il lavoratore comunicherà preventivamente, sulla base del corso che deve frequentare, le modalità temporali delle sue assenze;

 

  • trattandosi di un preciso diritto del dipendente, il datore di lavoro non può in alcun caso negargli la fruizione dei permessi.
 
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