Un dipendente, con orario di lavoro 9,00-13,00 e 13,30-16,30, fruisce del diritto allo studio (le 150 ore, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000), entrando alle ore 11,18 (quindi dalle 9 alle 11,18) e lavora fino alle 16,59. Ha diritto di vedersi riconosciuto 59 minuti di lavoro straordinario (dalle 16 alle 16,59)?
Nei propri orientamenti in materia, la scrivente Agenzia ha sempre evidenziato che secondo il D.Lgs.n.66 del 2003, il lavoro straordinario si inizia a conteggiare solo dopo aver soddisfatto l’intero orario d’obbligo settimanale. Indicazioni in tal senso sono contenute anche nella circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 2005. Pertanto, quello che rileva non è il momento in cui si rende la prestazione lavorativa, ma solo il risultato del confronto tra il lavoro dovuto e quello effettivamente reso nel periodo considerato (anche su base mensile, secondo le regole dell’ente).
Non è concepibile, infatti, la sussistenza e la retribuzione di prestazioni lavorative come lavoro straordinario, in presenza di un debito orario ordinario non assolto dal lavoratore nel periodo settimanale o mensile stabilito
Alla luce di quanto detto, relativamente alla particolare casistica sottoposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che:
- i permessi orari retribuiti previsti dalla disciplina legale e contrattuale (ivi compresi quelli da voi richiamati) non determinano un corrispondente debito orario da recuperare a carico del dipendente, tale da incidere sul calcolo del lavoro straordinario;
- conseguentemente le suddette ore di permesso si sommano a quelle di lavoro effettivamente prestate, al fine di determinare il limite (anche su base mensile) oltre il quale scatta l’eccedenza di orario di lavoro che si traduce nel riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario.
In ogni caso, si ricorda che, come regola generale, le prestazioni di lavoro straordinario devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio di assegnazione del dipendente.