Come deve essere retribuito il lavoro eseguito in “surplus” da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale articolato su cinque giorni (sei ore giornaliere), con riduzione dell’orario su due giorni (l’orario di lavoro a tempo pieno prevede nove ore per il lunedì ed il mercoledì e sei ore per il martedì, giovedì e venerdì)?
E’ corretto liquidare al dipendente, per prestazioni rese oltre l’orario di lavoro del tempo parziale, lavoro aggiuntivo per il lunedì ed il mercoledì (orario ridotto) e lavoro straordinario per i restanti giorni (orario normale)? Il rapporto di lavoro, con orario di lavoro ridotto limitato a sole due giorni lavorativi per settimana, può essere definito come rapporto a tempo parziale di tipo misto?
E’ corretto liquidare lavoro aggiuntivo nei giorni del lunedì e del mercoledì fino al raggiungimento delle nove ore e lavoro straordinario dopo la nona ora?
In ordine alle diverse problematiche prospettate, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Sulla base della definizione contrattuale (art. 5, comma 2, lett. a) e lett.b) del CCNL del 14.9.2000) il rapporto di lavoro a tempo parziale è:
1 - orizzontale, quando si caratterizza per un orario normale giornaliero di lavoro ridotto, quantitativamente, rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (5 o 6 giorni);
2 - verticale, in presenza di una prestazione eseguita per un numero di giornate lavorative ridotto rispetto al totale delle giornate lavorative del tempo pieno;
3 - misto, quando vi è una combinazione delle due modalità indicate alle precedenti lettere a e b .
In particolare, il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto è caratterizzato da una distribuzione dell’orario di lavoro risultante da una combinazione dei diversi tipi orizzontali e verticali. Esso può comportare, in alcuni casi, una riduzione sia della durata giornaliera sia del numero delle giornate lavorative; in altri, una riduzione della sola durata giornaliera (ad esempio, eliminazione solo dei rientri pomeridiani, nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni).
Sulla base delle caratteristiche descritte nella vostra nota, nel caso in esame sembra venire in considerazione una fattispecie riconducibile alla tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto.
Tale circostanza vale ad individuare anche la specifica disciplina contrattuale applicabile, in presenza di prestazioni lavorative eccedenti l’orario di lavoro del dipendente titolare di una tale tipologia di rapporto di lavoro, quale risulta dallo specifico contratto individuale a tal fine stipulato.
Infatti, proprio perché trattasi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, si esclude che possa farsi riferimento all’istituto del “lavoro aggiuntivo”, dato che, in base alla disciplina contrattuale, questo è limitato esclusivamente al caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
La dizione di “lavoro aggiuntivo” utilizzata dall’art.6 del CCNL del 14.9.2000 deve considerarsi sinonimo di quella di “lavoro supplementare”, utilizzata, per la medesima fattispecie dal D.Lgs.n.61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, occorre fare riferimento alla diversa nozione di lavoro straordinario.
Sotto il profilo applicativo, sulla base delle previsioni dell’art.6, commi 2, 5 e 6, del CCNL del 14.9.2000 del CCNL del 14.9.2000, si ha che:
a) il dipendente con rapporto di lavoro di tipo verticale o misto può effettuare prestazioni di lavoro straordinario solo nelle giornate di effettiva attività lavorativa;
b) il numero delle ore di lavoro straordinario che il suddetto dipendente può effettuare non possono superare il tetto massimo consentito del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori al mese; tali ore devono essere utilizzate nell’arco di più di una settimana;
c) per le ore di lavoro straordinario effettuate è previsto un compenso pari alla retribuzione oraria dell’art.10, comma 2, lett.b) del CCNL del 9.5.2006 (prima art.52, comma 2, lett.b), del CCNL del 14.9.2000), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15% ;
d) nel caso di superamento del tetto massimo di ore di lavoro straordinario, stabilito dall’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, per le ulteriori ore di lavoro aggiuntivo, il datore di lavoro è sanzionato con la previsione di una misura del compenso più elevata. Infatti, la percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria passa dal 15% al 50%, fermo restando che i conseguenti oneri restano sempre a carico delle risorse di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.