Si chiede di sapere quanti sono i giorni di ferie spettanti nelle seguenti ipotesi:
a) lavoratore a tempo parziale con un orario di 21 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi settimanali su sei;
b) lavoratore a tempo parziale con un orario di 27 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi settimanali su sei.
Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in entrambi i casi sottoposti, sembrano venire in considerazione rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo misto. Infatti, ai fini della determinazione concreta dei contenuti del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, occorre tenere conto della definizione contenuta nell’art.1, comma 2, lett.d-bis, del D.Lgs.n.61/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 100/2001. In sostanza l’orario ridotto prescelto deve essere distribuito in modo tale da realizzare sia le condizioni tipiche del tempo parziale orizzontale (orario ridotto in tutti i giorni della settimana) sia quelle proprie del tempo parziale verticale (attività lavorativa concentrata a tempo pieno in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno con conseguente assenza della prestazione lavorativa negli altri giorni);
b) trattandosi di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo misto, ai sensi dell’art.6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000, per le ferie (ma anche per tutte le altre tipologie di assenza) trovano applicazione entrambe le forme di riproporzionamento previste, sia quella per il tempo parziale verticale che quella per il tipo orizzontale; pertanto, ai fini della quantificazione dei giorni di ferie spettanti, in considerazione dell’articolazione dell’orario solo su 5 giorni (rispetto ai 6 previsti per il tempo pieno), troverà applicazione la medesima regola prevista per il tempo parziale verticale. Per ciò che attiene al trattamento economico delle stesse, invece, troverà applicazione il riproporzionamento previsto per il tempo parziale orizzontale, nel senso che esso sarà commisurato alla durata della prestazione giornaliera (che sarà diverso nei casi considerati per effetto della diversa durata della prestazione lavorativa prevista nell’uno e nell’altro caso);
c) come detto, il calcolo per la quantificazione delle ferie è lo stesso previsto per il rapporto a tempo parziale di tipo verticale: i lavoratori hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionati al numero di giornate lavorative prestate nell'anno. Nei casi prospettati le ferie sono pari ai 5/6 di quelle previste per i lavoratori a tempo pieno in quanto la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni. L'unica particolarità è che, come previsto dall'art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000, il trattamento economico di ciascuna giornata di ferie è commisurato alla effettiva durata della prestazione giornaliera nell’uno e nell’altro caso.
Pure in mancanza di una espressa indicazione in tal senso nell’art.6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000, si ritiene ragionevole che, se il principio di proporzionalità trova applicazione nel caso delle ferie, esso, nell’ambito di un rapporto a tempo parziale verticale, non può non trovare applicazione anche per le quattro giornate di riposo dell’art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995.
Conseguentemente, esso troverà applicazione anche nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto.