Un dipendente di un ente presta servizio in posizione di comando, a tempo parziale, anche presso un altro ente.
L’orario di lavoro del suddetto dipendente è così articolato:
a) – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, presso l’ente di appartenenza;
b) - il martedì ed il giovedì, dalle 15,00 alle 18,00, presso l’ente che beneficia del comando.
In tale contesto, può il dipendente fruire del servizio mensa presso l’ente di appartenenza?
In materia di mensa e di buoni pasto sostitutivi, la disciplina contenuta negli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, individua, espressamente le condizioni necessarie per il riconoscimento della tutela.
In particolare, l’art.46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”.
Nell’ipotesi prospettata, paradossalmente, il lavoratore non avrebbe diritto né a fruire della mensa né a percepire i buoni pasto, in quanto le prestazioni sono rese nelle ore antimeridiane e pomeridiane presso diversi datori di lavoro, per cui formalmente non si realizza la condizione richiesta dalla clausola contrattuale.
Infatti, presso ciascun ente la prestazione è resa solo nelle ore antimeridiane o solo in quelle pomeridiane; non ricevendo la prestazione della durata richiesta dalla disciplina contrattuale, non vi sarebbero perciò gli estremi per il riconoscimento né del diritto a fruire della mensa né quello all’attribuzione dei i buoni pasto.
A diverse conclusioni si potrebbe pervenire nel caso di ricorso alla disciplina dell’utilizzazione a tempo parziale del personale di cui all’art.14 del CCNL del 22.1.2004. Si tratta, infatti, di un istituto che lascia ampi margini di valutazione agli enti in ordine sia alla utilizzazione stessa sotto il profilo della gestione del rapporto di lavoro sia alla ripartizione degli oneri finanziari relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale che viene assegnato temporaneamente ad altro ente. In questa sede, potrebbero essere definite anche le modalità dell’eventuale riconoscimento del buono pasto al dipendente interessato, ivi compreso l’importo e le modalità di ripartizione dello stesso tra i due enti.