04/11/2013

RAL_1614_Orientamenti Applicativi

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Al personale assunto dall’ente con contratto a termine può essere riconosciuto il buono pasto in presenza di un rientro pomeridiano di tre ore, effettuate a seguito della partecipazione ad un corso di formazione interno all’ente ed eccedenti il normale orario di servizio?

In relazione a tale problematica si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a)    in base alle generali previsioni dell’art.6 del D.Lgs.n.368/2001 (“principio di non discriminazione”) e a quelle specifiche dell’art.7 del CCNL del 14.9.2000, al personale assunto con contratto a termine  si applica lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per il restante personale a tempo indeterminato, purché compatibile con la particolare natura del rapporto a termine;

b)    la disciplina contrattuale (art. 7, comma 10,del CCNL del 14 settembre 2000) del rapporto di lavoro a termine, in piena coerenza con le indicazioni legislative, ha dettato, anche alcune eccezioni a tale principio generale “di non discriminazione”, cioè della estensione diretta ed automatica al personale assunto a termine  delle regole dettate per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c)    si tratta di eccezioni  connesse alla natura e alla funzione tipica del contratto a termine, quale strumento di utilizzo flessibile del personale, che mal si conciliano, secondo la valutazione delle parti negoziali, con un'integrale applicazione di alcuni istituti propri del rapporto a tempo indeterminato. In tale contesto di deroghe alla generale disciplina del rapporto di lavoro si inseriscono le previsioni concernenti, ad esempio, la malattia, i permessi, le ferie, ecc.;

d)    nessuna eccezione è prevista, invece, espressamente dalla contrattazione collettiva in ordine al trattamento economico; evidentemente, le parti negoziali hanno ritenuto che, relativamente al trattamento economico, non sussistono apprezzabili motivazioni, connesse alle caratteristiche del contratto a termine, idonee a giustificare una eventuale deroga al principio generale di “non discriminazione”;

e)    la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda, pertanto, non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio; pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.), nel rispetto delle medesime regole valevoli per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa; sia infine degli incentivi collegati ai sistemi di produttività;

f)     ugualmente, non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare, senza violare il principio di non discriminazione, l’esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dalla fruizione anche del beneficio del servizio mensa o dei buoni pasto;

g)    in proposito, si deve, poi, anche considerare che i contratti collettivi vigenti (da ultimo l’art.1 del CCNL del 31.7.2009) ricomprendono ordinariamente nel proprio campo di applicazione anche il personale con rapporto di lavoro a termine; pertanto, solo una esclusione espressa contenuta nella medesima disciplina contrattuale dell’istituto avrebbe potuto la non applicazione dell’istituto al suddetto personale; ma una tale clausola manca nelle previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000;

h)    quello che effettivamente rileva è che il suddetto personale a termine fruisca del servizio mensa o dei buoni pasto alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi limiti stabiliti per la generalità degli altri lavoratori;

i)      in materia, si ricorda che, ai fini della fruizione del servizio mensa (ed anche dell’attribuzione dei buoni pasto), la disciplina dell’art.45 del CCNL del 14.9.2000, come precisa condizione legittimante, richiede chiaramente, la necessaria presenza lavorativa anche pomeridiane del dipendente, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti, affermando, nel contempo anche la utile valutazione sia delle prestazioni rese come lavoro straordinario sia di quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze. Si tratta, in altri termini, di due casistiche diverse ormai ben note e consolidate nei comportamenti organizzativi di gran parte delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, non possono in alcun modo prestarsi a dubbi interpretativi;

j)      l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, per fruire del servizio mensa o per aver diritto al buono mensa, deve essere determinata in via preventiva dall'ente, secondo i consueti principi di correttezza e di ragionevolezza; viene riconosciuto, quindi, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;

k)    pertanto, in tutti i casi in cui sussista il prescritto requisito dell’esistenza di prestazioni lavorative, sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano, per effetto sia dell’articolazione dell’orario ordinario di lavoro adottata dall’ente (con la previsione di una settimana lavorativa di cinque giorni, con recuperi pomeridiani), sia delle altre situazioni considerate dalla disciplina contrattuale (lavoro straordinario; recupero di prestazioni non rese a seguito della flessibilità in entrata ed in uscita; ecc.), il dipendente ha diritto alla fruizione del servizio mensa o all’attribuzione dei buoni pasto.

 
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