In sede di contrattazione integrativa per l’anno 2012 non è stato effettuato alcun accordo annuale per l’utilizzo delle relative risorse decentrate.
E’ possibile in data successiva, sottoscrivere un accordo annuale per l’utilizzo delle risorse afferenti all’esercizio finanziario 2012 ?
In assenza dell’accordo annuale 2012, l’accordo sottoscritto per l’anno 2011 continua a produrre effetti anche per l’anno 2012?
Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa con le OO.SS., l’ente potrebbe avvalersi della disciplina dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n,165/2001. Infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9738 del 6.3.2012 (che si allega in copia), si è pronunziato sulla immediata applicabilità delle previsioni dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.150/2009, fornendo anche utili modalità operative in materia. Nel senso della possibile limitazione della decisione unilaterale alle sole materie rispetto alle quali non si è raggiunto l’accordo sembra deporre la stessa formulazione dell’art.40, comma 3-ter, del citato D.Lgs.n.165/2001 (“l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.”).
Nessuna disposizione legale o contrattuale, infatti, impone, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale, il rispetto di una successione completa e continua dei vari CCDI, in linea con i diversi archi temporali di riferimento.
Tale indicazione, infatti, proprio per la sua generalità non può non trovare applicazione anche con riferimento anche ai CCDI relativi a singole annualità economiche, soprattutto nei casi in cui non vi siano motivi per modificare quello precedente o, soprattutto, non vi siano risorse nuove ed ulteriori da distribuire per le diverse finalità indicate nell’art.17 del CCNL dell’.1.4.1999.
Tuttavia, appare evidente che, data la quantificazione annuale di alcune tipologie di risorse, per la loro utilizzazione la stipulazione del contratto integrativo (salva l’eventuale applicazione dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001) si presenta come elemento assolutamente necessario. A tal fine si deve evidenziare che il legislatore ha espressamente stabilito che i trattamenti economici che possono essere erogati al lavoratori dipendenti dagli enti del comparto sono, ai sensi dell’art.45, comma 1, e dell’art.2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, solo quelli espressamente previsti dai contratti collettivi, nazionali o, sulla base dei primi, dai contratti integrativi, salvo quanto detto in ordine all’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001.
Relativamente alla problematica del ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento, relativamente alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l’ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell’art.5, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo. Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardate solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l’entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.). Perplessità, invece, si nutrivano sull’estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono, comunque, una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.). A tal fine, acquistava rilievo anche l’art.4, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”. Fermo restando la quantificazione generale delle disponibilità finanziarie, comunque legata ad un periodo annuale, in presenza di tale vincolo, spettando al contratto integrativo il compito di definire ogni anno la entità delle risorse da destinare alle diverse finalità, una difficoltà avrebbe potuto essere rappresentata dalla circostanza che, pur essendo le regole dei precedenti contratti integrativi ancora valide (se non invalidate da leggi o CCNL successivi), le risorse disponibili avrebbero potuto complessivamente diminuire, in quanto le quote dei finanziamenti dei diversi istituti, come detto, non potevano essere decise unilateralmente dall’ente. Inoltre, ove il precedente contratto integrativo fosse stato, transitoriamente ed integralmente, applicato sulla base del principio della ultroattività, le scelte di questo in ordine ai vari istituti, impegnando le precedenti risorse anche per il nuovo periodo temporale di riferimento (ed in attesa del nuovo contratto integrativo), avrebbero finito per tradursi in un inevitabile vincolo in ordine ai contenuti di quello nuovo in fase di negoziazione (riguardante il medesimo periodo temporale), in grado di limitarne la capacità innovativa.
Relativamente al profilo dell’efficacia del contratto integrativo che si va stipulare, essa dovrebbe esplicarsi ordinariamente, secondo le regole generali, dal momento della stipulazione dello stesso con riferimento all’anno considerato. La scrivente Agenzia, infatti, ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale. Infatti, in tal modo si configurano forme di “sanatoria”, in quanto i compensi finiscono per essere collegati a situazioni ormai consolidate, con risultati già verificati ed accertati. In sostanza, si finirebbe per ritenere che la nuova contrattazione integrativa vada a remunerare due volte la medesima prestazione e i risultati già conseguiti, vanificando, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato, come richiesto dal citato art.37 del CCNL del 22.1.2004. In sostanza il premio di risultato deve essere offerto in anticipo rispetto ai risultati da accertare e non dopo il conseguimento dei medesimi risultati. Inoltre, relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si deve evidenziare che, in diverse occasioni, la Corte dei Conti ha chiarito che pagare i compensi per produttività in riferimento ad anni ormai decorsi non è lecito per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano tali emolumenti. Pertanto, sembrerebbe preferibile la soluzione di utilizzare le risorse effettivamente disponibili per l’anno in cui viene effettivamente stipulato il contratto integrativo. Analoghe considerazioni sono state espresse anche per il riconoscimento retroattivo della progressione economica orizzontale o di alcune altre indennità.