04/11/2013

RAL_1584_Orientamenti Applicativi

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E’ coerente con le caratteristiche del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui al CCNL del 31.3.1999, la istituzione nella pianta organica di un ente del profilo di “vice-capo settore”, con compiti di sostituzione del Capo settore in caso di assenza o di impedimento?

Già in altri orientamenti applicativi (Cfr. RAL108) è stato evidenziato che, nella individuazione dei profili e, quindi, delle mansioni nell'ambito della categoria, si deve anche distinguere nettamente il contenuto delle attività correlate al profilo stesso, dagli incarichi di direzione o di responsabilità che possono essere legittimamente conferiti secondo le normative vigenti.

In altri termini, non può esistere, ad es., nella categoria D, ma il discorso vale anche per la categoria C, un profilo di "Responsabile del servizio ragioneria" o “Capo ufficio tecnico”, ecc.;  esiste, invece, un dipendente con profilo di "Esperto o specialista in materia contabile e finanziaria" al quale il Sindaco può conferire l'incarico di responsabile del servizio ragioneria o dell’ufficio tecnico.

In tal senso depone anche la chiara prescrizione dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

Diversamente ritenendo, infatti, verrebbe a crearsi un profilo professionale “privilegiato” in quanto, solo relativamente ad esso rispetto agli altri della medesima categoria, i contenuti professionali tipici verrebbero ad identificarsi anche con una particolare tipologia di incarico direzionale, riducendo (o meglio eliminando) ogni spazio di valutazione dell’ente anche sulle modalità di esecuzione dell’incarico, ai fini dell’eventuale attribuzione dello stesso ad altro lavoratore.

E’ indubitabile, poi, che verrebbe meno anche ogni spazio di mobilità professionale del lavoratore inquadrato in un tale profilo, nel senso che l’ente non avrebbe più la possibilità di assegnare lo stesso ad altre mansioni.

Del resto, ad ulteriore conferma di quanto detto, si evidenzia che nei profili esemplificativi delle varie categoria di inquadramento, l’Allegato A al CCNL del 31.3.1999 non prevede in alcun modo la figura del “responsabile” o  del “capo ufficio”, ecc.

Tali indicazioni non possono non valere anche relativamente al profilo di “Vice capo settore”.

In questo caso, poi, resta anche da chiedersi quali siano gli effettivi compiti di tale profilo professionale ove il Capo Settore sia sempre presente.

Nella vostra nota non viene precisata la categoria entro la quale viene collocato il profilo di cui si tratta.

Ove questa si identificasse, eventualmente, con la categoria C, mentre nella categoria D si colloca il “capo settore”, si potrebbe determinare anche un ulteriore problema, ove quest’ultimo sia titolare, come sembra evincersi dalla vostra nota, di una posizione organizzativa.

Infatti, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale (art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999), gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solo a personale della categoria D.

Solo negli enti la cui dotazione organica non preveda posti di categoria D, l’incarico di posizione organizzativa può essere conferito a personale delle categorie C e B, in relazione alla propria grandezza demografica e nel rispetto delle generali regole in materia (art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999).

Quello che rileva, quindi, ai fini dell’applicazione dell’una o dell’altra clausola contrattuale, è la presenza nella dotazione organica di posti della categoria D, a prescindere dalla circostanza che essi siano effettivamente ricoperti o meno.

Ove si determini la necessità di garantire la copertura di una posizione organizzativa temporaneamente priva di titolare, in un ente con personale della categoria D, il relativo incarico ad interim potrebbe essere affidato solo ad un dipendente di questa categoria.

Pertanto, ove il “Vice capo settore” fosse invece inquadrato nella categoria C, per l’attribuzione allo stesso dell’incarico di posizione organizzativa, sarebbe necessario il preventivo conferimento delle mansioni superiori nel rispetto dei limiti, anche di durata temporale, e delle specifiche condizioni legittimanti stabilite nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 e nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000, con conseguente assunzione del relativo maggior costo.

Appare evidente il paradosso della situazione che si potrebbe determinare.

Il lavoratore ha il profilo di “Vice Capo settore, ma per sostituire il Capo settore si renderebbe necessario il conferimento di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto, riconducibili alla superiore categoria D.

 
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