Può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente che fruisce del congedo biennale retribuito per l’assistenza a persona portatrice di handicap, di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, qualora lo stesso garantisca almeno il 50% della prestazione lavorativa settimanale ordinaria (36 ore)?
Nel merito di tale problematica, si precisa quanto segue:a) - le posizioni organizzative, sulla base della vigente disciplina contrattuale (art.8 e ss. del CCNL del 31.3.199; art.10 .del CCNL del 22.1.2004) si caratterizzano per lo svolgimento da parte dei titolari di compiti particolarmente qualificati, comportanti la diretta e personale assunzione diretta e personale assunzione di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
b) - proprio in considerazione della rilevanza delle attività e delle responsabilità facenti capo ai titolari di posizione organizzativa, la medesima disciplina contrattuale richiede per gli stessi un impegno lavorativo pieno, completo e continuo;
c) – a tal fine è sufficiente considerare che:
1) – la disciplina contrattuale stabilisce solo la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore settimanali) del titolare di posizione organizzativa e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere. Le prestazioni ulteriori rese dal dipendente non possono considerarsi straordinarie o comunque aggiuntive rispetto al minimo delle 36 ore, ma sono ordinario orario di lavoro.
2) – in base all’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 non è possibile l’attribuzione di un incarico di posizione organizzativa a dipendenti comunque titolare di posizione organizzativa, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004;
d) - conseguentemente, si ritiene, proprio in base alle caratteristiche degli incarichi di posizione organizzativa e della relativa disciplina contrattuale, che gli stessi non possano che risultare incompatibili con una prestazione lavorativa che, come nel caso sottoposto, risulti comunque quantitativamente ridotta rispetto al minimo (almeno 36 ore settimanali) ordinariamente richiesta per la generalità dei titolari di posizione organizzativa.