Presso un ente privo di dirigenza, il titolare di una posizione organizzativa ottiene la temporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo misto, con articolazione oraria pari a 18 ore settimanali per sei mesi, 24 ore per i successivi 6 mesi e 32 per gli ulteriori 12 mesi. In tale ipotesi, si deve procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo di riferimento?
In relazione a tal problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, l’ente dovrà procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all’incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, come espressamente prescritto dalla citata normativa dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004.
Diversamente ritenendo (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno sia se svolto a tempo parziale.
In presenza di una posizione organizzativa a tempo parziale, secondo quanto sopra detto, non si pone alcun problema specifico di determinazione della relativa retribuzione di risultato.
Infatti, essendo questa particolare voce retributiva quantificata in una quota percentuale della retribuzione di posizione attribuita alla singola posizione organizzativa, diminuendo, formalmente e necessariamente, quest’ultima, secondo quanto sopra detto, automaticamente, non può non essere diminuita anche la retribuzione di risultato.
Nel caso prospettato, quindi, l’ente dovrà procedere al riproporzionamento dell’ammontare della retribuzione di posizione in relazione alle caratteristiche del rapporto a tempo parziale posto in essere, tenendo conto delle diverse misure orarie previste.
Per la retribuzione di risultato, come detto, il riproporzionamento consegue in via automatica.
Alla luce della concreta situazione prospettata, si coglie l’occasione per ricordare che L’effettiva attuazione della disciplina del citato art.11 è rimessa solo ed esclusivamente alle valutazioni del singolo ente che preventivamente individua, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via solo temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche a personale con rapporto a tempo parziale, di durata comunque non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
La particolare formulazione della clausola contrattuale, con il riferimento esclusivamente alle “esigenze organizzative” come autonomamente valutate dall’ente, vale ad evitare che l’individuazione delle posizioni organizzative conferibili a personale a tempo parziale finisca per essere collegata alle scelte individuali del singolo lavoratore.