10/02/2014

RAL_1661_Orientamenti Applicativi

Stampa PDF

In caso di fusione tra due comuni, di cui uno dotato di posizioni dirigenziali, presso l’ente di nuova formazione, il finanziamento delle posizioni organizzative già esistenti presso l’altro ente, privo di dirigenza, possono essere ancora finanziate a carico del bilancio?

 

 

In proposito si ritiene opportuno ricordare che, in tutti gli enti con dirigenza, la regola generale è che tutti gli oneri per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa gravano (art.17, comma 2, lett.c), del CCNL dell’1.4.1999), integralmente ed esclusivamente, sulle risorse decentrate stabili, di cui all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, quantificate nel rigoroso rispetto delle previsioni contrattuali, ed effettivamente disponibili per tale utilizzo.

Infatti, come evidenziato dalla stessa disciplina contrattuale, solo per i comuni di ridotte dimensioni demografiche e, conseguentemente, privi di posti di qualifica dirigenziale nella propria dotazione organica, è consentito (art.11 del CCNL del 31.3.1999), il parziale finanziamento di tali oneri (la quota di risorse eccedente quelle già utilizzate per il pagamento del pregresso salario accessorio e della eventuale indennità di L. 1.500.000 per il personale di ex ottava q.f., le cui entità devono essere risparmiate dagli enti e riassorbite nel valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato) è a carico del bilancio degli stessi.

Pertanto, se, a seguito dell’eventuale fusione, l’ente di nuova costituzione risulta essere un ente dotato di posizioni dirigenziali, per il finanziamento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa occorrerà fare esclusivo riferimento alle risorse decentrate stabili e disponibili, secondo la regola generale sopra enunciata.

 
Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni
Banca Dati Contratti Integrativi