10/02/2014

RAL_1652_Orientamenti Applicativi

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In un ente, tutti i servizi sono organizzati secondo un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali. In tale ambito, un titolare di posizione organizzativa, può decidere, autonomamente, di articolare invece il proprio orario di lavoro su solo cinque giorni settimanale?

 

 

Per quanto di competenza, si evidenzia che la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, per la rilevanza dei compiti agli stessi affidati, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere.

Le prestazioni ulteriori rese dal dipendente non possono considerarsi straordinarie o comunque aggiuntive rispetto al minimo delle 36 ore, ma sono ordinario orario di lavoro.

L’orario di lavoro minimo settimanale, pertanto, deve essere assoggettato alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.

Ciò comporta che, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi. Il maggiore impegno di tale personale trova ristoro nel riconoscimento delle specifiche voci di trattamento accessorio rappresentate dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.

La vigente contrattazione, comunque, non attribuisce in alcun modo al dipendente titolare di posizione organizzativa il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro. Le eventuali modalità di intervento sulla distribuzione dell’orario di lavoro, fermo restando quanto sopra detto, devono essere sempre preventivamente regolamentate dall’ente in relazione alle proprie esigenze.

Si deve evidenziare anche che, poiché i titolari di posizione organizzativa sono responsabili della attività della struttura cui sono preposti e svolgono quelle funzioni che, negli enti di maggiore dimensione demografica, sono affidate a personale con qualifica dirigenziale, l’orario di lavoro degli stessi non può non essere funzionale all’orario di servizio della struttura cui sono preposti ed essere rapportato anche a quello del restante personale in servizio presso la stessa.

Non si comprende, infatti, come una struttura dell’ente possa operare anche in mancanza del funzionario responsabile.

Pertanto, se l’orario di lavoro di tutte le strutture dell’ente è articolato su sei giorni settimanali, alla luce di quanto sopra detto, deve escludersi che un singolo titolare di posizione organizzativa possa autorganizzare il proprio orario di lavoro su soli cinque giorni settimanale.

 
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