04/11/2013

RAL_1609_Orientamenti Applicativi

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I compensi di cui all’art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ICI) possono incrementare la retribuzione di risultato del solo Responsabile di settore competente per l’evasione ICI oppure possono essere utilizzati per implementare la retribuzione di risultato di tutti gli incaricati di posizione organizzativa?

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’erogazione di compensi a favore di professionisti o di dipendenti addetti allo svolgimento di specifiche attività (ad es. legge n.109/1994; art.3, comma 57, della legge n.662/1996 ed art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1997 per il recupero evasione ICI; art.32, comma 40, della legge n.326/2003 per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria), ad avviso della scrivente Agenzia, possono essere utilizzate solo per l’erogazione di tali compensi al personale direttamente ed espressamente individuato dal legislatore. Pertanto, non solo tali risorse non possono essere utilizzate per erogare i compensi di cui si tratta a personale non contemplato dalla legge; ma neppure eventuali “risparmi”  non potrebbero in alcun modo confluire tra le risorse destinate all’incentivazione della generalità dei dipendenti. Infatti, operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore.

 
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