Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono, annualmente, oggetto di una specifica contrattazione oppure queste costituiscono un fondo “autonomo” (al quale l’ente destina da anni il medesimo importo) nell’ambito delle risorse stabili, come tale svincolato dal resto delle risorse da contrattare annualmente in ordine alla loro destinazione?
La disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative e di risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei relativi incarichi negli enti con dirigenza è positivamente caratterizzata da un equilibrato contemperamento, da un lato, della esigenza di tutela delle relazioni sindacali in materia di rapporto di lavoro e, dall'altro, da una corretta tutela dell'autonomia organizzativa degli enti.
a) la lettura interpretativa delle clausole può essere sinteticamente riassunta nei seguenti punti:
1 - la previsione dell'art. 4, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, nel sancire la contrattazione decentrata sull'uso delle risorse finanziarie, prescrive anche il rispetto della disciplina prevista dall'art. 17;
2 - l'art. 17, comma 2, lett. c), disciplina, in dettaglio, il percorso attuativo delle posizioni organizzative, senza alcun necessario intervento preventivo della contrattazione decentrata;
3 - l'istituzione delle posizioni organizzative rientra nell'ambito dei poteri di organizzazione degli enti, che vengono esercitati anzitutto nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle più specifiche disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e servizi;
4 - la graduazione economica delle posizioni organizzative è stabilita unilateralmente dagli enti, nel rispetto del modello di relazioni sindacali vigente ;
b) il finanziamento del fondo per l’indennità di posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, è a totale carico delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 ed all’art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 che si riducono, conseguentemente, non solo delle somme in precedenza destinate ai compensi per salario accessorio ma anche di quelle necessarie per coprire l'eventuale maggiore importo che deve essere corrisposto ai lavoratori interessati nell'ambito del minimo e massimo stabilito dal contratto collettivo;
c) le risorse decentrate stabili destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall’ente costituiscono un apposito fondo, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999; tali risorse restano vincolate alla loro specifica finalità fino a che sussistono le posizioni organizzative la cui retribuzione di posizione e di risultato vanno a finanziare; pertanto, l’importo calcolato con riferimento all’anno di istituzione, in relazione alle posizioni organizzative previste ed alle caratteristiche del personale incaricato della titolarità delle stesse, non varia nel tempo;
d) infatti, attraverso la costituzione dello specifico fondo previsto dall’art.17, comma 2, lett.c), del medesimo CCNL dell’.1.4.1999 le parti hanno inteso garantire una certa stabilità nel tempo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di posizioni organizzative;
e) per effetto di tale disciplina, pertanto, se non è previsto l’intervento della contrattazione decentrata integrativa per la quantificazione delle risorse di cui si tratta e per il loro utilizzo iniziale, per le considerazioni sopra esposte, neppure si può ritenere che esse debbano essere comunque confermate, volta per volta, dalla medesima contrattazione decentrata integrativa;
f) le risorse decentrate stabili che costituiscono lo specifico fondo dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 devono essere quantificate in modo tale da garantire integralmente il finanziamento annuale dell’ammontare della retribuzione di posizione e di risultato di ciascuna posizione organizzativa istituita, come determinato dall’ente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dall’art.10, commi 2 e 3, del CCNL del 31.3.1999.