10/02/2014

RAL_1642_Orientamenti Applicativi

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Quali sono le corrette modalità di calcolo della retribuzione di risultato di un lavoratore  titolare di posizione organizzativa, nel caso in cui in corso di anno sia modificato il valore della relativa retribuzione di posizione?

 

 

 

In presenza di questa particolare fattispecie, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato, occorre fare riferimento alla media ponderata del valore della retribuzione di posizione nel corso dell’anno.

La ponderazione andrà effettuata tenendo conto del numero di mesi per i quali sono state riconosciute le due diverse retribuzioni di posizione.

Tale regola troverà applicazione sia nel caso di variazione in aumento che in diminuzione dell’ammontare della retribuzione di posizione di una determinata posizione organizzativa, evitandosi in tal modo, nei confronti del titolare della stessa, situazioni sia di indebito vantaggio che di ingiustificato danneggiamento.

Non si ritiene possibile, invece, fare riferimento alle previsioni dettate dalla disciplina negoziale per il computo della tredicesima mensilità.

Infatti, si tratta di una disciplina dettata specificamente per un determinato istituto e che, pertanto, è insuscettibile di essere estesa ad una diversa voce retributiva.

A tal fine si ricorda che, alla base delle indicazioni dell’orientamento applicativo RAL1058, come preciso fondamento giustificativo, vi è la previsione dell’art.5, comma 2, del CCNL del 9.5.2006, secondo la quale: “2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.”.

Una regola questa che manca nella disciplina contrattuale della retribuzione di risultato e che neppure può essere applicata a tale ultimo istituto in via analogica.

 
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