Deve essere garantito, nell’ambito dello specifico fondo, di cui all’art.17, comma 2, lett.c), del CCNL dell’1.4.1999, il finanziamento della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa nella misura minima del 10% dell’importo della retribuzione di posizione affidata, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999?
In base alle previsioni dell’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, l’importo della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa può assumere certamente valori differenziati, purché ricompresi tra il minimo del 10% e del massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione attribuito al dipendente cui deve essere anche il premio di risultato. Il valore del 10%, essendo un importo minimo, non è suscettibile di rideterminazioni riduttive. Al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, è opportunamente anche che il 10% del premio di risultato rappresenta un valore minimo solo nei confronti dei titolari di posizione organizzativa per i quali sia comunque intervenuta una valutazione positiva.